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ASSICURAZIONE DI VIAGGIO

Condizioni della "Garanzia di rinuncia al Viaggio"

1. RINUNCIA AL VIAGGIO
1.1 Oggetto
A chi ha sottoscritto e pagato la “Garanzia di rinuncia al Viaggio” Algilà rimborsa, nel limite di € 1.250,00 per prenotazione, la penale per la cancellazione del soggiorno, applicata contrattualmente da Algilà, in conseguenza di rinunce dovute a:
a) malattia grave improvvisa (o recidiva imprevedibile) certificata da un medico;
b) patologie della gravidanza, se accertata successivamente alla prenotazione;
c) intolleranza alle vaccinazioni;
d) infortunio o decesso, verificatisi successivamente alla prenotazione; dell’assicurato o di un familiare o di una persona anche non familiare indicata in polizza (compagno di viaggio);
e) danni materiali all’abitazione a seguito di avverse condizioni metereologiche o furto, che richiedano la presenza dell’assicurato;
f) licenziamento o sospensione dal lavoro (cassa integrazione, mobilità) dell'Assicurato.
Algilà rimborsa la tariffa prepagata o la penale:
• al Cliente intestatario della prenotazione;
• a tutti i suoi familiari
• a un compagno di viaggio (solo a condizione che il Cliente intestatario della prenotazione – a seguito della cancellazione - debba effettuare il viaggio da solo) purché iscritti sulla medesima prenotazione.
Si precisa che devono intendersi quali avverse condizioni meteorologiche i fenomeni della natura che non abbiano le conseguenze catastrofiche caratteristiche dei fenomeni espressamente previsti all’art. 3 Esclusioni – lett. g).

1.2 Decorrenza ed operatività
Le garanzie decorrono dalla data di prenotazione o della conferma documentata dei servizi e sono operanti fino alla fruizione del primo servizio contrattualmente previsto.

1.3 Esclusioni (a integrazione delle Esclusioni di cui all’Art. 3 )
Algilà non rimborsa la penale relativa ad annullamenti determinati da:
a) infortuni e malattie preesistenti a carattere evolutivo e loro complicanze o qualora al momento della prenotazione sussistano già le condizioni o gli eventi che potrebbero provocare l'annullamento, sempreché non sia stata certificata da un medico l’abilità a viaggiare;
b) patologie della gravidanza iniziata e nota antecedentemente alla prenotazione;
c) motivi professionali, salvo quanto disposto al precedente art. 1.1/f

1.4 Criteri di liquidazione e scoperto
Algilà rimborsa il prezzo pagato in anticipo per il soggiorno presso uno dei propri alberghi o la penale di annullamento:
a) con un massimale di € 1.250,00 per prenotazione
b) nella percentuale esistente alla data in cui si è verificato l’evento (art. 1914 Cod. Civ). Pertanto, nel caso in cui l’Assicurato annulli il viaggio successivamente all’evento, la eventuale maggior penale rimarrà a suo carico;
c) riservandosi il diritto di ridurre l’indennizzo di un importo pari ai recuperi effettuati dall’Assicurato stesso con assicurazioni di viaggio.
d) con lo scoperto di € 25,00 per evento: detto scoperto non verrà applicato in caso di rinunce a seguito di decesso o ricovero ospedaliero. 
In caso di malattia o infortunio è data facoltà ai medici di Algilà di effettuare un controllo

1.5 Validità
1.5.1 La garanzia è valida esclusivamente se è stata sottoscritta contestualmente alla data di prenotazione del soggiorno presso.
1.5.2 La garanzia è operante per una unica domanda di risarcimento indipendentemente dall’esito, al verificarsi della quale cessa.

2. IN CASO DI SINISTRO
2.1 RINUNCIA AL VIAGGIO
Il Cliente o chi per esso deve dare avviso scritto ad Algilà entro 5 giorni da quello in cui si è verificato l’evento e comunque prima della data prevista di inizio soggiorno, fornendo:
a) numero di prenotazione Algilà;
b) dati anagrafici e recapito;
c) documentazione oggettivamente provante la causa della rinuncia, in originale; se di ordine medico il certificato deve riportare la patologia e l’indirizzo ove è reperibile la persona ammalata o infortunata;
e anche successivamente:
d) documentazione attestante il legame tra il Cliente e l’eventuale altro soggetto che ha determinato la rinuncia.
Per motivi di sicurezza, il rimborso verrà effettuato esclusivamente sul mezzo di pagamento utilizzato per la prenotazione.

3. ESCLUSIONI
Sono esclusi dalla garanzia ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente od indirettamente da:
a) danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
b) scioperi, sommosse, tumulti popolari;
c) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
d) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o “de facto”) o altra autorità nazionale o locale;
e) atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all’uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all’opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
f) viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un’Autorità pubblica competente, viaggi estremi in zone remote, raggiungibili solo con l’utilizzo di mezzi di soccorso speciali;
g) trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
h) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
i) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
j) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
k) fallimento di Algilà srl o di qualsiasi fornitore;
l) dolo o colpa grave dell’assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
m) atti illegali posti in essere dall’Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
n) errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il passaporto;
o) abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;
p) infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;
q) suicidio o tentativo di suicidio;
r) Virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (AIDS) e patologie sessualmente trasmissibili;
s) guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore per uso non privato;
t) epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo;
u) quarantene.

4. FORMA DELLE COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni del cliente devono essere fatte per iscritto.
Per ottenere il rimborso il Cliente o chi per esso deve:
- dare avviso tempestivo ad Algilà srl.
- mettere a disposizione di Algilà tutta la documentazione utile alle indagini e alle verifiche del caso.
L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto al rimborso (art. 1915 Cod. Civ.).

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